Qq111azaaaIl Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che:
- L’Imprenditore individuale debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3 – Doveri del debitore);
- L’Imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 375 – Assetti organizzativi dell’impresa – art. 2086 c.c.).
- Sono norme fondamentali nell’impostazione del nuovo Codice della crisi, ma stanno creando delle difficoltà a gran parte delle micro imprese e dei loro consulenti, soprattutto perché la norma non prevede esoneri dimensionali.
Cerchiamo allora di rispondere a qualche domanda:
- Quali sono le “misure minime” che un imprenditore individuale deve adottare?
- Quando un assetto organizzativo, amministrativo e contabile può ritenersi adeguato alla natura e alle dimensioni di una microimpresa priva di un’organizzazione vera e propria?
- Esistono regole comportamentali apprezzate dalla giurisprudenza per sollevare da responsabilità l’imprenditore .
Negli articoli di prossima pubblicazione, faremo il punto sul
NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA